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Antiriciclaggio, imprese devono prepararsi alla comunicazione del titolare effettivo

  • Roveri Paolo
  • 9 nov 2022
  • Tempo di lettura: 2 min

Le Camere di commercio stanno inviando a tutte le imprese le “comunicazioni di allerta” per prepararsi ad adempiere all’obbligo antiriciclaggio.

Si avvicina l’obbligo da parte delle imprese di comunicare al Registro chi è il titolare effettivo. In questi giorni le aziende stanno ricevendo una comunicazione da parte della Camera di commercio cui sono iscritte per prepararsi ad adempiere, personalmente, all’obbligo.

Nella lettera non è ovviamente indicata la data di avvio del nuovo sistema anche se viene detto che è imminente.


Il nuovo adempimento - L’obbligo di comunicare il nominativo del titolare effettivo ai fini antiriciclaggio è previsto dal D.Lgs. n. 90 del 25 maggio 2017. Operativamente è stata data attuazione alla norma dal D.M. MEF 11 marzo 2022, n. 55, che prevede:

· sia gli obblighi di comunicazione

· che le modalità di accesso e consultazione dei dati pubblici sui titolari effettivi.

Il sito web dedicato, creato da Unioncamere, assiste le imprese nell’adempimento.


L’accesso avverrà dal portale www.titolareeffettivo.registroimprese.it .


Da qui si può accedere al servizio per la compilazione e l’invio telematico della pratica di comunicazione del titolare effettivo:

· sia attraverso il software Dire (software delle camere di commercio)

· che attraverso altre soluzioni di mercato.

La comunicazione, che di fatto è una autocertificazione, va poi firmata digitalmente, si rende necessario quindi dotarsi di una smart card o business key per apporre la firma digitale (nel caso non ne siate in possesso potete rivolgersi allo scrivente studio che è abilitato al rilascio delle smart card).


Dal giorno di vera operatività della piattaforma (ancora non nota), si avranno:

· 60 giorni di tempo per inviare la comunicazione

· e 30 giorni di tempo per comunicare eventuali variazioni.

Il titolare effettivo va riconfermato ogni 12 mesi.


Soggetti tenuti all’invio dei dati

Sono tenuti ad adempiere:

· le imprese dotate di personalità giuridica (es. le S.r.l., S.r.l.s., start-up innovative, ecc., le Spa e altre società di capitali);

· le persone giuridiche private, come le fondazioni e le associazioni riconosciute;

· i trust e gli istituti giuridici affini ai trust.

Nessuna delega agli intermediari

La comunicazione va inviata direttamente e firmata digitalmente dal legale rappresentante e non può essere delegata, ad esempio, all’intermediario.


Il regime sanzionatorio

Per chi non comunica il nominativo del titolare effettivo, la sanzione amministrativa va da 103 a 1.032 euro, mentre per chi dichiara il falso scatta la sanzione penale della reclusione da sei mesi a tre anni e una multa da 10.000 a 30.000 euro.

 
 
 

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