La Riforma dello sport: adeguamento statuto e lavoro sportivo
- Roveri Paolo
- 14 lug 2023
- Tempo di lettura: 4 min
Nel corso del 2021 è stato promulgato il D.Lgs. n. 36/2021 (la cosiddetta “Riforma dello Sport”).
Lo scopo è quello di recepire l’accresciuta rilevanza del settore sportivo e garantire l’osservanza dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione nel lavoro sportivo, sia nel settore dilettantistico che professionistico, e assicurare la stabilità e la sostenibilità del sistema.
Il testo della riforma è stato oggetto di numerose modifiche e integrazioni. Da ultimo è intervenuto il D.L. n. 75/2023 che prevede importanti novità a decorrere dal 1° luglio 2023.
Tutti gli statuti delle ASD e SSD dovranno essere ora adeguati alle nuove disposizioni per non rischiare di essere cancellate dal Registro nazionale delle attività sportive (RAS ) e perdere, di conseguenza, molte delle agevolazioni legate allo status di ente sportivo dilettantistico. La mancata conformità dello statuto determina per gli enti di nuova costituzione ed iscrizione l’inammissibilità della richiesta di iscrizione al RAS e per gli enti già iscritti la cancellazione d’ufficio.
Per aggiornare i propri statuti le ASD e le SSD già costituite e già iscritte al RAS, anche per trasmigrazione dal registro Coni, avranno tempo fino al 31 dicembre 2023.
Le precedenti disposizioni dell’art. 90 della legge n. 289/2002 si limitavano a prevedere che negli oggetti sociali di associazioni e società sportive venisse prevista l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche compresa l’attività didattica.
Ora viene invece richiesto che le ASD o SSD, in via stabile e principale, organizzino e gestiscano attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica. In particolare, la riforma dello sport prevede espressamente che le ASD e le SSD possano esercitare attività “diverse” da quelle tipicamente sportive (esempio: sponsorizzazione, noleggio/vendita attrezzatura sportiva, ecc.) solo se lo statuto lo prevede e se le stesse risultino “secondarie” e “strumentali” all’attività principale secondo criteri e limiti definiti da apposito DPCM. È inoltre previsto il divieto per gli amministratori delle ASD e delle SSD di ricoprire “qualsiasi carica” in altre ASD ed SSD nell’ambito della medesima Federazione sportiva o EPS.
Statuti
Le principali novità sui contenuti degli statuti degli enti sportivi dilettantistici, rispetto alle previsioni della precedente legge n. 289/2002, previsti dal D.Lgs. n. 36/2021 sono:
l'oggetto sociale deve essere indicato con specifico riferimento all’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, salvo che per gli ETS sportivi dilettantistici;
deve essere espressamente prevista, e in difetto non potranno in alcun modo essere esercitate, la possibilità di svolgere attività secondarie e strumentali diverse da quelle principali;
viene rinforzato il regime dell’incompatibilità, rendendolo più stringente mediante l’estensione a qualsiasi carica ricoperta in altre associazioni o società sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima FSN, DSA o EPS (in quest’ultimo caso a prescindere dalla singola disciplina sportiva).
Tassazione dei compensi e inquadramento dei lavoratori sportivi
Fino al 30 giugno 2023, per i compensi percepiti in ambito sportivo dilettantistico ha trovato applicazione l’art. 69, comma 1, lett. m), TUIR, inquadrandosi i compensi percepiti dagli sportivi dilettanti tra i redditi diversi e, giusto quanto previsto dall’art. 69 TUIR fino all’importo massimo di 10.000 euro sono da ritenere esenti da tassazione, non concorrendo “altresì a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale”.
Superata la soglia di 10.000 euro, il sostituto di imposta opera una ritenuta a titolo di imposta e, nello specifico, per i compensi eccedenti il limite di 10.000 euro e fino a 30.658,28 euro, la ritenuta da operare a titolo di imposta è pari al 23%, mentre oltre tale ultimo limite la ritenuta si applica a titolo di acconto sempre nella misura del 23%.
A partire dal 1° luglio 2023 detti compensi non sono più riconducibili nella categoria dei redditi diversi, essendo stato espunto dal novellato testo dell’art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR ogni riferimento ai compensi corrisposti in ambito sportivo dilettantistico.
Da luglio, essi trovano la loro nuova disciplina nell’art. 36, comma 6, D.Lgs. n. 36/2021, che prevede che i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo “non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000. Qualora l’ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo”.
Per quanto riguarda il professionismo, tale franchigia si applica agli atleti under 23 per gli sport di squadra e alle società sportive professionistiche che hanno registrato un fatturato nella stagione sportiva precedente inferiore a 5 milioni di euro.
Con riferimento invece agli importi erogati come premio legato al raggiungimento di risultati sportivi, la Riforma stabilisce che tali importi non concorrono alla formazione del reddito. In ogni caso, è prevista una ritenuta alla fonte del 20%.
Si segnala inoltre che, a seguito dell’entrata in vigore della riforma, in molti casi cambierà l’inquadramento giuslavoristico di alcuni addetti e collaboratori. Ai sensi dell’art. 25, comma 1, D.Lgs. n. 36/2021, è inquadrato come lavoratore sportivo “l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore di gara [...] che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività verso un corrispettivo. È lavoratore sportivo anche ogni tesserato [...] che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti degli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale”. In altri termini, i collaboratori che non operano in attività “necessarie per lo svolgimento di attività sportiva” non potranno più essere inquadrati come lavoratori sportivi.
La “nuova” attività di lavoro sportivo potrà costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.).
L’inquadramento contrattuale nel mondo sportivo dilettantistico dovrà essere alternativamente definito tra lavoro subordinato, collaborazione coordinata e continuativa, lavoro autonomo con partita IVA e lavoro autonomo occasionale.
Lo Studio fornirà a tutti i clienti interessati le necessarie informazioni di dettaglio (modulistica contratti lavoro sportivo, informazioni inerenti le comunicazioni sul portale RAS, ecc) non appena sarà entrato in vigore il Decreto Correttivo e le disposizioni normative saranno completamente chiare, atteso che ad oggi vi sono ancora diversi dubbi operativi.
Cordiali saluti.
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