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Lavoro Sportivo: le novità dal 01 luglio 2023

  • Roveri Paolo
  • 23 giu 2023
  • Tempo di lettura: 5 min

La riforma dell’ordinamento sportivo che interessa anche il Terzo settore attivo in questo ambito, prevede che molte collaborazioni siano considerate lavoro autonomo e subordinato.


Purtroppo si è ancora in attesa di chiarimenti inerenti le modifiche previste dall’ultimo correttivo in discussione e conferme circa un’ulteriore mancata proroga.

Il D.Lgs. 36/2021 attua la parte di riforma dello sport in ambito di lavoro sportivo. Il testo normativo riconduce nell’ambito del rapporto di lavoro – autonomo o subordinato – quelle collaborazioni sportive che, al verificarsi dei presupposti indicati dall’art. 67, primo comma lettera m) del testo unico delle imposte sui redditi, potevano essere retribuite con rimborsi forfettari o compensi sportivi esentati da adempimenti giuslavoristici e beneficiari di un trattamento fiscale agevolato e di una esenzione previdenziale e assicurativa.


A partite dal primo luglio 2023 i pagamenti effettuati invece costituiranno reddito da lavoro – autonomo o dipendente – ma non potranno più essere ricondotti al menzionato art. 67 lettera m).


Ne consegue che gli enti sportivi dilettantistici iscritti nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di seguito Ras, potranno avvalersi di queste figure:

  • volontari, percettori eventualmente di rimborsi spese;

  • lavoratori sportivi tesserati distinti tra:

    • dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi. (da sottolinearsi che le collaborazioni sportive dilettantistiche restano di natura autonoma anche in presenza di etero-organizzazione del lavoro e che viene affermata una presunzione di legge della natura autonoma del rapporto quando l’impegno non supera le 18 ore settimanali (da correttivo diventano 24 ore settimanali). Tuttavia al superamento di tale soglia resta in capo alle parti dimostrare l’insussistenza di indicatori della natura subordinata del rapporto);

    • collaboratori occasionali;

    • titolari di partita iva.

  • lavoratori non sportivi impegnati in compiti amministrativo-gestionali che – se sussistono i requisiti per qualificarli come collaboratori coordinati e continuativi – beneficiano delle medesime agevolazioni fiscali e contributive dei Co.co.co sportivi ma soggetti agli ordinari adempimenti gestionali e Inail;

  • lavoratori non sportivi soggetti alle regole ordinarie.

Il D.Lgs. 36/2021 è stato poi oggetto di modifiche introdotte da un decreto correttivo del 31 maggio 2023. Questo decreto correttivo potrà ritenersi pienamente operativo solo dopo aver acquisito l’intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e quindi la successiva deliberazione del Consiglio dei ministri con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.


Questo provvedimento vuole confermare le semplificazioni introdotte dal D.Lgs. 36/2021 garantendo moratorie rispetto alla tempistica del relativo espletamento.

Queste sono le misure previste dal D.Lgs. 36/2021 e le diverse misure agevolative con riferimento ai lavoratori sportivi autonomi:

  • una fascia, di euro 5.000, di esonero contributivo;

  • la competenza della gestione separata Inps, in luogo dell’ex Enpals, con applicazione dell’aliquota del 25% (24% se beneficiario di altra tutela previdenziale) versata integralmente dal committente, di cui 1/3 a carico del collaboratore;

  • la progressività degli oneri previdenziali, prevedendo la decurtazione al 50% dell’imponibile fino al 2027;

  • il non assoggettamento ad Irpef dei compensi di importo complessivamente inferiore a 15.000 euro annui;

  • la circostanza che i compensi erogati esclusivamente ai lavoratori sportivi collaboratori coordinati e continuativi potrebbero non costituire base imponibile ai fini Irap per un massimo di 85.000 euro (questo secondo la modifica apportata dal decreto correttivo).

Le semplificazioni previste sono invece le seguenti:

  • la comunicazione di instaurazione del rapporto si effettuano attraverso il Registro Attività Sportive (Ras);

  • l’esonero dall’obbligo di comunicazione preventiva per i compensi di importo inferiore ad euro 5.000;

  • la possibilità di effettuare la comunicazione dei flussi retributivi per il calcolo dei contributi attraverso il Ras;

  • la possibilità di non emettere busta paga per compensi inferiori a 15.000 euro, plafond al di sotto del quale non è prevista ritenuta fiscale;

  • la possibilità di emettere le buste paga attraverso lo stesso Ras.

E’ chiaro che queste semplificazioni sono mirate ad alleggerire gli adempimenti (nuovi e non di poco conto) e garantire alle organizzazioni sportive la possibilità di assolverli in via autonoma attraverso il Registro delle attività sportive, senza dover necessariamente ricorrere all’assistenza di un consulente del lavoro.


Per i compensi superiori ai 15.000 euro, considerato anche l’adempimento dell’emissione della busta paga, seppure tramite Ras, è ancora incerto come si debbano computare i compensi sportivi percepiti dal primo gennaio al 30 giugno 2023, anche in ragione della loro incidenza sotto il profilo fiscale. L’applicativo di emissione della busta paga sul portale Ras dovrebbe essere operativo dal prossimo ottobre, pertanto diviene abbastanza ragionevole ricorrere all’assistenza di un consulente del lavoro al fine di porre in essere l’adempimento con le modalità ordinarie.


Per quanto attiene ai lavoratori sportivi dipendenti è invece prevista esclusivamente l’agevolazione fiscale essendo soggetti a contribuzione previdenziale al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall'Inps (ex gestione Enpals) con aliquota del 33% versata dal datore di lavoro, di cui il 9,19% a carico del dipendente, sull’intero importo.


Un punto ancora critico e di difficile lettura è quello legato all’Inail, in quanto la copertura assicurativa obbligatoria è prevista con riferimento sia ai dipendenti che agli autonomi, ne sono esclusi i titolari di partita iva ed i lavoratori autonomi occasionali. Il decreto correttivo prevede che nella determinazione del premio assicurativo si dovrà tener conto “dei soli rischi non coperti” attraverso il tesseramento. Questo comporta il non facile lavoro di distinguere i lavoratori sportivi rispetto ai lavoratori non sportivi. Si segnala inoltre che è allo studio una possibile esenzione per le collaborazioni con compensi inferiori ai 5.000 euro. Ad ogni modo risulta già certo ed vigente l’obbligo in capo agli enti sportivi di aprire una propria posizione Inail qualora non ne siano già provvisti.

Il decreto correttivo citato deve inoltre definire come deve essere effettuata la comunicazione di instaurazione del rapporto attraverso il Registro Attività Sportive (la cui emanazione è prevista entro il primo luglio).


In merito al libro unico del lavoro e quindi alla questione delle buste paga, si attende un chiarimento in merito al fatto che l’ente sportivo che instauri esclusivamente rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sportiva dilettantistica di importi inferiori a 5.000 euro possa considerarsi esentato in quanto:

  • esonerato dalla predisposizione del prospetto paga (per importi a percipiente complessivamente non superiori a 15.000 euro);

  • esonerato dalla predisposizione del prospetto presenze per questa tipologia di collaborazione, fatta eccezione per le annotazioni relative alle assenze di cui il committente è venuto a conoscenza quando incidono sull’obbligo di astensione dal lavoro (es. infortunio o maternità), comportando l’erogazione di prestazioni previdenziali che non sono previste al di sotto di 5.000 euro complessive in capo al percettore.

Rimane però il dubbio che l’ente sportivo sia comunque sanzionabile in caso di omessa predisposizione del Libro Unico del Lavoro (LUL) in ragione del fatto che:

  • ad oggi manca il provvedimento (secondo il decreto correttivo da adottare entro il 31 ottobre 2023) che renderà possibile espletare l’adempimento all'interno di apposita sezione del Ras e queste è l’unica modalità contemplata dal D.Lgs. 36/2021oggi per assolvere l’adempimento;

  • lo stesso correttivo prevede che “l’iscrizione del libro unico del lavoro (…) può avvenire in un’unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro la fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente”.

E’ altresì opportuno segnalare che nel testo del decreto correttivo di maggio 2023, non ancora in vigore a tutti gli effetti, è prevista una sorta di moratoria in quanto stabilisce che:

  • la comunicazione dell’instaurazione del rapporto attraverso il Ras viene effettuata entro il trentesimo giorno del mese successivo all’inizio del rapporto di lavoro;

  • l’iscrizione del libro unico del lavoro (…) può avvenire in un’unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro la fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente;

  • in sede di prima applicazione, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 31 ottobre 2023.


L’INPS ha infine annunciato che è prevista l’emanazione di un prossima circolate che tratterà questi argomenti. Si resta nella speranza di trovare chiarimenti ai diversi dubbi in questo documento.

 
 
 

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